Art. 5.
(Funzioni autorizzatorie).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni autorizzatorie di cui all'articolo 146, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come da ultimo modificato dal presente articolo, spettano esclusivamente alle regioni.
      2. All'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «o all'ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni» sono soppresse;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) al comma 10, al primo periodo, le parole: «alla regione» sono sostituite dalle seguenti: «alla soprintendenza competente» e il terzo periodo è soppresso;

          d) al comma 14, secondo periodo, le parole: «alla regione e» sono soppresse.